Art. 3.
(Integrazione al Piano sanitario nazionale 2006-2008).

      1. Su proposta del Ministro della salute, il Governo e le regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

Pag. 12

7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, stipulano, a integrazione del Piano sanitario nazionale, una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata alla promozione delle attività volte a realizzare le finalità di cui alla presente legge.
      2. Con la medesima intesa di cui al comma 1 le regioni convengono, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive poste in disponibilità per il Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità della quota da destinare per le finalità della presente legge, tenuto conto degli interventi già attivati con tali risorse.
      3. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, individua le modalità di monitoraggio della presente legge.
      4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano sanitario nazionale, il Ministro della salute riferisce sui risultati conseguiti dall'intesa di cui al comma 1, tenendo conto dei dati rilevati a livello regionale.
      5. Dalle disposizioni della presente legge non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.